E’ finalmente iniziato in questi giorni in Commissione Giustizia a Montecitorio, a distanza di più di due anni dal deposito, l’esame del disegno di legge n. 2669 in materia di accordi prematrimoniali. Tale provvedimento si pone l’obiettivo di “riconoscere ai futuri coniugi, nel momento che precede il matrimonio, una più ampia autonomia, al fine di disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali anche relativamente all’eventuale fase di separazione e di divorzio, attraverso accordi contenuti in un’apposita convenzione”.
In buona sostanza, in base al nuovo art. 612 bis del codice civile i nubendi, ancor prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, mediante atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni o mediante negoziazione assistita da uno o più avvocati, accordi prematrimoniali al fine di regolamentare anticipatamente l’eventuale separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Diverse sono le novità introdotte dal citato disegno di legge.
In particolare, il testo normativo in esame prevede che in presenza di figli minori o economicamente non autosufficienti, gli accordi prematrimoniali debbano essere espressamente autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Diverso è il caso di coppie senza prole, alle quali viene invece riconosciuta una più ampia autonomia negoziale, essendo addirittura prevista la possibilità di rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro, fermi restando, tuttavia, i reciproci doveri di assistenza morale e materiale e facendo comunque salva l’irrinunciabilità del diritto agli alimenti.
Ed ancora, secondo quanto previsto nel suddetto disegno di legge, un coniuge potrà attribuire all’altro “una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica degli stessi”, con il limite di non poter assegnare all’altro coniuge più di metà del proprio patrimonio.
Infine, in deroga al divieto dei patti successori ed alle disposizioni dettate in materia di legittima, sarà consentito di stabilire accordi per la successione dell’uno o dell’altro coniuge o di entrambi.
Dette convenzioni, potranno essere stipulate dai coniugi anche in costanza di matrimonio, in previsione di un’eventuale futura crisi ed il loro contenuto potrà essere modificato in ogni momento con la stessa forma dell’atto pubblico.
Restano fermi, in ogni caso, il rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume, per cui saranno da ritenersi invalidi gli accordi concernenti lo status coniugale o implicanti violazione del diritto di difesa ad esempio attraverso la rinuncia ad agire o a costituirsi in giudizio a difesa di propri diritti.