
Con comunicato stampa del 30 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’approvazione e la pubblicazione dei 175 modelli per l’applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2018.
L’istituzione degli indici sintetici di affidabilità, che di fatto subentrano agli studi di settore ed ai parametri, mira a favorire la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Trattasi, nello specifico, di indicatori di affidabilità ed anomalia attraverso cui sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti, consentendo di individuare i soggetti più “affidabili”, in una scala da 1 a 10, i quali potranno quindi beneficiare di alcune misure premiali, come ad esempio l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-preventivo.
I nuovi modelli Isa, scaricabili gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle entrate, dovranno essere compilati dai contribuenti che nel 2018 hanno svolto, in misura prevalente, la propria attività nei settori dell’agricoltura, della manifattura, del commercio, dei servizi e delle professioni. Detti modelli dovranno poi essere trasmessi telematicamente, unitamente alla dichiarazione dei redditi 2019, in via diretta, tramite Entratel o Fisconline, o con l’ausilio di un intermediario. In caso di omissione della presentazione del modello Isa o di comunicazione dei dati inesatta o incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, in caso di omissione della comunicazione, l’Agenzia potrà procedere all’accertamento induttivo dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.
Nel novero dei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione degli indici di affidabilità ritroviamo: i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta; coloro i quali hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta; i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa; i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività; coloro che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l‘Isa e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello Isa approvato per l’attività esercitata; gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa; le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario; le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017; le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’Isa AG72U; le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa AG77U.