Con il decreto legge del 17 gennaio u.s. è stato introdotto il tanto atteso “reddito di cittadinanza”. Trattasi di un sussidio statale, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, riservato a soggetti e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico.
L’ importo annuale massimo è stato fissato nella misura di Euro 9.360, erogabile per un periodo massimo di 18 mesi. Per la determinazione dell’importo annuale, ricompreso tra i 480 euro ed i 9.360 euro, si terrà conto di diversi parametri quali: reddito familiare, patrimonio, composizione del nucleo familiare.
Per beneficiare del sussidio bisogna essere innanzitutto cittadini italiani (o europei) o stranieri residenti nel Paese da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Occorrerà inoltre avere un ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità. Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza.
La norma prevede inoltre stringenti limitazioni riferite all’intero nucleo familiare. In particolare, nessun membro del nucleo familiare deve possedere un’auto immatricolata nei sei mesi precedenti di oltre 1600cc di cilindrata (250 cc per le moto), né una barca.
Ed ancora, i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
La mancata accettazione di tre proposte di lavoro (o, anche solo di una, se ricevuta dopo 12 mesi di fruizione del beneficio) ritenute “congrue” in base a criteri normativamente previsti, ovvero in basi a criteri di vicinanza del luogo di lavoro rispetto all’abitazione del beneficiario ed alla composizione del nucleo familiare, comporterà la perdita di ogni beneficio.
Il Rdc viene riconosciuto dall’INPS ed è erogato tramite la Carta Rdc.
Incentivi specifici sono inoltre previsti per le imprese che assumono il beneficiario di Rdc a tempo pieno ed indeterminato o per coloro che, beneficiando del sussidio, avviano un’attività lavorativa autonoma o in forma di impresa individuale o di società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione.