Non sono pochi gli avvisi di addebito notificati dall’INPS ai contribuenti per i casi di omesso versamento dei contributi previdenziali, così come non sono pochi i casi in cui le somme pretese risultano essere effettivamente non dovute per mancanza dei presupposti di legge. E’ recentissima la sentenza resa, proprio in materia di obblighi contributivi, dal Tribunale di Cosenza – sezione lavoro nella causa vertente tra il sig. R.S., assistito dall’avvocato Francesco Mazzotta del foro di Cosenza e l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Oggetto del contendere un avviso di addebito con il quale veniva richiesto il pagamento di contributi previdenziali – gestione commercianti, asseritamente dovuti dal sig. R.S. per il solo fatto di essere titolare di una ditta individuale, pur in mancanza di una concreta attività di gestione della ditta medesima. Il sig. R.S., che nel periodo in contestazione non rivestiva neppure il ruolo di responsabile della ditta, si è visto così costretto ad adire il Tribunale per veder applicare un principio ormai pacifico ma troppo spesso disatteso a scapito dei contribuenti inconsapevoli. Ed in effetti, il Tribunale adito, nel richiamare espressamente la disciplina che regola la materia, ha ribadito che l’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è obbligatoria solo nel caso in cui “si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l. ); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali”. Il Giudice adito ha inoltre precisato che il requisito dell’abitualità e prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale costituisce titolo per l’imposizione contributiva e che, nel caso di specie, l’INPS non aveva dimostrato la sussistenza di tale requisito.
Da ciò ne consegue che l’imposizione contributiva deve essere legata all’effettivo accertamento in via preliminare, da parte dell’ente previdenziale, della concreta gestione di attività di impresa, oltre che della titolarità, con l’ulteriore obbligo di verifica della contestuale sussistenza, in capo al contribuente, di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Purtroppo sovente tale attività di accertamento risulta essere superficiale o addirittura inesistente, ecco perché il provvedimento del Tribunale di Cosenza rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, a garanzia della corretta applicazione delle norme di diritto in materia ed a tutela dei contribuenti.