Entrano in vigore in data odierna le modifiche degli articoli 20 e 27 del Codice Deontologico Forense.
Le novità introdotte con la Delibera di modifica del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile scorso, riguardano nello specifico la responsabilità dell’avvocato (art. 20) ed il dovere di informazione di quest’ultimo (art. 27).
In particolare, con la modifica dell’art. 20 viene il rilievo il cd. principio della “tipicità tendenziale” dell’illecito disciplinare con esplicito riferimento a quei comportamenti non tassativamente stabiliti dal Codice.
Il nuovo art. 20 prevede infatti che:
- La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
- Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.
In altri termini, vista l’impossibilità oggettiva di tipizzare comportamenti illeciti, in ragione dell’illimitata e variegata casistica, è stato stabilito che l’illecito disciplinare, ove non tipizzato, debba essere riscostruito applicando le norme primarie e secondarie dell’ordinamento forense, ciò a garanzia del pieno rispetto dei doveri fondamentali, quali quello di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, ai quali l’avvocato deve improntare la propria attività.
Quanto poi all’art. 27 del nuovo codice deontologico è stato ribadito in maniera più incisiva l’obbligo di ogni avvocato di informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi dei procedimenti di mediazione e di negoziazione.
In concreto, si è ritenuto di dover integrare il terzo comma dell’art. 27 con un riferimento specifico alla procedura di negoziazione assistita, in considerazione della rilevanza di tale procedura e del ruolo fondamentale assunto dall’avvocato in tale ambito.