
In data 30 marzo 2018 sono state pubblicate sul sito del Ministero della Salute, ad integrazione della circolare n. 1/2018, le indicazioni operative relative alle cd. DAT (disposizioni anticipate di trattamento), introdotte con la legge 219/2017 entrata in vigore il 31 gennaio scorso.
Come noto, la nuova legge sul “testamento biologico” o “biotestamento” prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
Ecco di seguito indicate le linee guida.
Chi può fare le DAT
Possono presentare le DAT:
– i soggetti maggiorenni;
– tutte le persone capaci di intendere e di volere
Come fare le DAT
Le DAT possono essere redatte in forma di:
– atto pubblico;
– scrittura privata autenticata;
– scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito.
Le predette DAT potranno inoltre essere consegnate personalmente presso le strutture sanitarie, nel caso in cui le Regioni abbiano regolamentato la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario e il loro inserimento nella Banca dati. Il firmatario è comunque libero di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
Possono altresì essere espresse mediante videoregistrazione o altri dispositivi nel caso di particolari disabilità, onde consentire al paziente di comunicare.
Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni”.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nomina del fiduciario.
E’ prevista la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa alla volontà del disponente purché sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario dovrà rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Ruolo del medico
Il medico è tenuto a rispettare le DAT. Le stesse potranno però essere disattese, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, quando appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o quando sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
In caso di contrasto tra il fiduciario e il medico, la questione sarà sottoposta al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o in caso di rinuncia o decesso o sopravvenuta incapacità di quest’ultimo, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. Laddove necesssario il giudice tutelare potrà provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno.