“Mancando la prova della corretta funzionalità del contatore deve essere dichiarata nulla la pretesa di pagamento avanzata dalla società Eni in forza della fattura contestata”. Questo è quanto stabilito dal Giudice di Pace di Paola con sentenza n. 323/2016. Nella vicenda in esame, la società Eni era stata citata dal sig. T. L. innanzi al Giudice di Pace di Paola per ottenere l’annullamento di una fattura per l’importo di euro 3.599,47 recante un consumo bimestrale palesemente esorbitante rispetto ai consumi medi annui rilevati, imputando tale sovrafatturazione ad un probabile malfunzionamento temporaneo del contatore.
La società si costituiva in giudizio confermando la correttezza degli importi fatturati senza però fornire prova del perfetto funzionamento del suddetto impianto di misurazione. Nel corso del Giudizio è emerso, tra l’altro, che il consumo recato nella fattura contestata appariva palesemente non conforme al consumo annuale dell’utente e che la verifica metrica del contatore effettuata dalla società all’epoca dei fatti nulla diceva in merito alla correttezza della misurazione dei consumi.
In ragione di ciò il Giudice in accoglimento della domanda avanzata dal sig. T. L., dichiarava non dovuta la somma pretesa dalla società, con riferimento alla bolletta contestata richiamando un principio giurisprudenziale granitico secondo cui è onere del somministratore fornire, in caso di contestazione, la prova del regolare funzionamento degli impianti. Una pronuncia non affatto scontata che fornisce numerosi spunti di riflessione ai consumatori poco avveduti troppo spesso vittime inconsapevoli dei disservizi legati al sistema di fatturazione dei consumi.