
A partire da oggi 20 febbraio e fino al prossimo 20 marzo i soggetti che hanno sostenuto nell’anno 2016 spese per l’installazione di impianti di videosorveglianza, nonché per i sistemi di allarme e di vigilanza, possono accedere al credito d’imposta per come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 art. 1 comma 982.
Tale agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, ai fini dell’imposta sul reddito – nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l’anno 2016 – per le spese sostenute da persone fisiche non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
E’ opportuno precisare che il bonus spetterà solo se le spese riguardano immobili non utilizzati nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo mentre, in caso di uso promiscuo, il credito sarà riconosciuto nella misura del 50%.
La misura effettiva di detto credito sarà calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate ed il credito d’imposta complessivamente richiesto e sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017.
Con provvedimento n. 33037 del 14.02.2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità ed i termini di presentazione delle istanze precisando che l’istanza di attribuzione del credito d’imposta dovrà essere presentata all’ Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica utilizzando il software gratuito “Creditovideosorveglianza” reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il credito maturato può essere utilizzato solo in compensazione, ovvero scontandolo dalle imposte dovute per l’anno 2016, mediante il modello F24. Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi .