Le Sezioni Unite della Cassazione penale hanno reso noto, attraverso l’informazione provvisoria n. 15 del 30 maggio 2019, che la commercializzazione della cd. cannabis light (sativa) è reato in quanto non rientra nella sfera di applicazione della legge n. 242/2016. Secondo tale provvedimento legislativo, infatti, è da considerarsi lecita unicamente la coltivazione di canapa con specifico riferimento alle varianti iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002; il medesimo provvedimento contiene inoltre un’elencazione tassativa dei derivati delle predette coltivazioni che possono essere commercializzati.
Proprio in virtù di tali disposizioni normative, la Cassazione ha concluso che, in linea generale, la cessione, la vendita e la commercializzazione al pubblico di prodotti derivati dalla coltivazione di cannabis sativa integrano la fattispecie di reato di cui all’art. 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) commi 1 e 4 d.p.r. 309/1990 salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante.