Con decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018 recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103”, sono state ampliate le ipotesi di reati procedibili a querela di parte.
Come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale del governo italiano il decreto amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo. L’obiettivo – si legge ancora sul sito ufficiale – è quello di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, con una conseguente maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.
I reati interessati sono quelli di minaccia (art. 612 c.p.), violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615 c.p.), falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-ter c.p.), falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.), violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 619 c.p.), rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 620 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
Resta salva la procedibilità d’ufficio in alcuni casi specifici:
– quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
– quando ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti di cui all’art. 339 del codice penale;
– in caso di reati contro il patrimonio qualora il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2018, entrerà in vigore il prossimo 9 maggio.