Il Tribunale di Mantova, con una recente sentenza del settembre scorso, ha affrontato, in maniera seria e puntuale, la delicata questione relativa alla legittimità della pubblicazione delle foto dei figli minori sui social network, avendo riconosciuto un forte pregiudizio insito nella diffusione dell’immagine di un minore mediante i predetti strumenti di comunicazione.
La questione è stata sollevata dal papà di due bambini (la prima di tre anni e mezzo e il secondo di uno e mezzo) il quale aveva espressamente chiesto al giudice la modifica delle condizioni regolanti i rapporti genitori/figli alla stregua di supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre.
Nel ricorso l’uomo aveva in particolare sottolineato il fatto che la donna, alla quale erano stati affidati i due figli, si era sottratta all’obbligo precedentemente assunto di non pubblicare le loro foto sul web e di rimuovere quelle già postate.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi su tale questione, ha ribadito, alla luce della normativa concernente la tutela dell’immagine e della riservatezza dei dati personali, il carattere altamente pregiudizievole della pubblicazione dell’immagine dei minori, in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia.
Ma v’è di più! Il giudice adito, nel richiamare anche la Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York nel 1989 e l’ulteriore normativa di tutela dei minori contenuta nel regolamento Ue del 27 aprile 2016, che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, ha finalmente chiarito, in maniera inequivocabile, che l’immagine fotografica dei figli costituisce dato personale e che la sua diffusione rappresenta un’illegittima interferenza nella loro vita privata.