
Il bollo auto è dovuto anche in caso di fermo fiscale. Lo ha stabilito la Consulta con l’ordinanza n. 192 del 2018, con la quale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49, nella parte in cui prevede che la sottoposizione del veicolo alle ganasce fiscali non costituisce causa di interruzione o sospensione dell’obbligo di pagare il bollo auto, poiché attraverso tale tipo di fermo il titolare non perde la disponibilità del mezzo. La Corte ha infatti chiarito che vi è una sostanziale differenza tra il fermo amministrativo – a cui è correlata l’esenzione del pagamento del tributo – ed il fermo fiscale inteso come misura di garanzia del credito di enti pubblici. Mentre infatti il fermo amministrativo viene disposto come misura accessoria per le gravi violazioni di norme del codice della strada, il fermo fiscale è una misura cautelativa provvisoria che non comporta la sottrazione del veicolo alla disponibilità del proprietario. Partendo da tale presupposto, il Giudice delle leggi ha stabilito che l’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione – quale propriamente prevista dal censurato art. 8-quater della L.R. Toscana n. 49 del 2003 – “non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal D.L. n. 953 del 1982, e rientra, invece, nella regola – innovativamente introdotta dallo stesso – che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo” (sentenza n. 47 del 2017) ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio).