
E’ stata approvata ieri, alla Camera dei deputati, in via definitiva, la proposta di legge che introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), Sez. III (Delitti contro la libertà morale), del codice penale, i reati di tortura e di istigazione alla tortura, in aderenza ai principi contenuti nei numerosi atti internazionali che proibiscono la tortura e più in generale, ogni trattamento inumano o degradante.
Le nuove norme di riferimento, introdotte dopo un lunghissimo dibattito durato oltre 30 anni, sono gli articoli 613-bis e ter del codice penale.
In particolare, l’art. 613-bis c.p. (Tortura) punisce, con la reclusione da quattro a dieci anni, chiunque, “con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa”.
Elementi indispensabili per integrare la fattispecie di reato sono la pluralità di condotte ed il trattamento, definito dal legislatore, “inumano” e “degradante” per la dignità della persona.
Aumenti di pena sono previsti nel caso in cui il reato venga commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui vengano causate lesioni personali comuni, gravi o gravissime ed infine, nell’ipotesi in cui dalla tortura derivi la morte della persona, fattispecie quest’ultima punita con l’ergastolo.
Trova, poi, una collocazione specifica nell’art. 613-ter del codice penale il reato di istigazione alla tortura commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio, il quale, “nell’esercizio delle funzioni o del servizio istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura”. Tale ultima norma va evidentemente ad integrare il reato di istigazione a delinquere già presente nel nostro ordinamento e disciplinato dall’art. 414 c.p..
L’istigazione sarà punibile anche nei casi in cui non venga accolta o venga accolta ma senza alcun reato conseguente.
La legge contiene, inoltre, alcune misure specifiche quali:
- divieto di espulsioni, respingimenti ed estradizioni ogni qual volta la persona rischi di essere sottoposta a tortura nei Paesi interessati;
- esclusione di ogni forma di immunità per gli stranieri indagati o condannati per il delitto di tortura;
- obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura.
Con l’approvazione del nuovo testo normativo, viene infine attuata una modifica dell’articolo 191 del codice di procedura penale, attraverso l’introduzione del comma 2 bis che prevede espressamente l’inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante tortura, salvo il caso in cui le stesse vengano usate contro le persone accusate del predetto delitto al fine di provarne la responsabilità.