La legge di Bilancio n. 145 del 30.12.2018 ha introdotto alcune modifiche alla legge n. 890/1982 in materia di notificazioni a mezzo posta.
Nello specifico l’articolo 813 al comma 1, nel modificare gli articoli 4,6,7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, stabilisce quanto segue:
– l’avviso di ricevimento del piego raccomandato non recherà più il bollo dell’ufficio postale;
– i termini che decorrono dalla notificazione eseguita per posta continueranno ad essere computati, come sempre, dalla data di consegna del piego risultante dall’avviso di ricevimento ma, se la data non risulta o sia incerta, si farà riferimento a quanto attestato sull’avviso medesimo dal punto di accettazione dell’operatore postale che lo restituisce (e non più dall’ufficio postale);
– nell’ipotesi di smarrimento dell’avviso di ricevimento, qualora il mittente abbia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, sarà fornita una copia per immagine su supporto digitale (anzichè analogico) dell’avviso medesimo provvedendo, entro cinque giorni (anzichè tre) dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente;
– al comma 3 dell’art. 7 sono aggiunti i seguenti periodi: Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente;
– nel caso in cui le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutino di riceverlo, o se l’operatore postale non è in grado di recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego sarà depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario non più lo stesso giorno, bensì entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica.
Viene infine differito al 1° luglio 2019 il termine in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato (art. 814) al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali.