La Corte di Cassazione ha inequivocabilmente chiarito che la liquidazione dei compensi degli avvocati non può scendere al di sotto dei minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione, perchè ciò contrasterebbe con la norma di cui all’art. 2233 comma 2 del codice civile.
Tale norma prevede infatti che la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Dunque, se è pur vero da una parte che non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, e altresì incontestabile che i parametri di determinazione del compenso e le relative soglie numeriche rappresentano la misura economica standard a cui il giudicante deve riferirsi al momento della liquidazione.
Ed ancora, la Corte ha precisato che il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, ma il superamento dei minimi stabiliti incontra comunque un forte limite, in quanto, nel rispetto del decoro della professione, non è ammissibile la liquidazione di somme simboliche.