La liquidazione dei compensi degli avvocati deve rispettare il decoro della professione

La Corte di Cassazione ha inequivocabilmente chiarito che la liquidazione dei compensi degli avvocati non può scendere al di sotto dei minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione, perchè ciò contrasterebbe con la norma di cui all’art. 2233 comma 2 del codice civile.

Tale norma prevede infatti che la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Dunque, se è pur vero da una parte che non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, e altresì incontestabile che i parametri di determinazione del compenso e le relative soglie numeriche rappresentano la misura economica standard a cui il giudicante deve riferirsi al momento della liquidazione.

Ed ancora, la Corte ha precisato che il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, ma il superamento dei minimi stabiliti incontra comunque un forte limite, in quanto, nel rispetto del decoro della professione, non è ammissibile la liquidazione di somme simboliche.

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Avv. Ilaria Dolores Lupi. Avvocato del Foro di Cosenza, dopo la laurea in giurisprudenza, consegue con il massimo dei voti e con lode, un master di secondo livello in Diritto del Lavoro Sindacale e della Sicurezza Sociale presso l’Università degli Studi Europea di Roma. Successivamente consegue un master in Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università della Calabria UNICAL, anche in questo caso con il massimo dei voti e con lode. Svolge, tra le altre cose, attività di consulenza e rappresentanza per enti pubblici e società avendo acquisito esperienza nella gestione del contenzioso tributario, ma anche nel diritto amministrativo e del lavoro. Attualmente svolge, inoltre, attività di ricerca e studio in collaborazione con Associazioni culturali e riviste giuridiche.