E’ un provvedimento destinato a far molto discutere quello recentemente emesso dal Tribunale di Verona in una causa, avente ad oggetto il risarcimento del danno da sinistro stradale, che non era stata preceduta dal tentativo di negoziazione assistita.
Tutto è partito dalla violazione dell’art. 3 comma 1 del DL 132/2014 in base al quale: chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L’esperimento del procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità nel senso che, in mancanza, la domanda giudiziale è da ritenersi improcedibile.
Proprio sulla scorta di tale previsione normativa il difensore di una delle parti aveva chiesto al giudice un termine per poter inviare l’invito a stipulare la predetta convenzione.
Il giudice veronese, con ordinanza del 27.02.2018, ha però rigettato l’istanza ritenendo che la norma interna contrasti con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. In particolare il Tribunale, ha posto alla base della propria decisione una recente sentenza della Corte di Giustizia Ue, datata 14 giugno 2017, nella quale si precisa che qualsiasi tipo di ADR (Alternative Dispute Resolutions) obbligatoria è da ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva solo se la relativa procedura soddisfa una serie di condizioni quali:
– il non condurre ad una decisione vincolante per le parti;
– il non comportare ritardi per la proposizione dell’azione giurisdizionale;
– il sospendere la prescrizione o la decadenza dei diritti in contestazione;
– il non generare costi ingenti per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone.
Nel caso di specie il giudice ha ravvisato nella procedura di negoziazione la violazione dell’ultimo requisito dal momento che l’intervento obbligatorio dell’avvocato comporta costi tutt’altro che contenuti per le parti.
Tale circostanza è peraltro avvalorata dalle recenti modifiche alle tariffe forensi che hanno previsto aumenti nella determinazione degli onorari ed uno specifico tariffario con riferimento ai procedimenti di mediazione e negoziazione.
Proprio in ragione di tale contrasto normativo, il giudicante ha disapplicato la normativa interna in favore di quella europea aprendo così la strada a nuove diatribe giurisprudenziali circa la corretta applicazione dei principi comunitari.