E’ entrata in vigore sabato 25 marzo scorso la legge n. 33 del 15.03.2017 intitolata ”Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”; un provvedimento che apre la strada alle nuove norme sul cd. reddito di inclusione, in aderenza al piano anti-povertà portato avanti da Governo.
Il piano sarà regolato attraverso l’emanazione di diversi decreti legislativi.
Ed infatti, secondo quanto previsto nel testo normativo di riferimento, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge delega, e cioè entro il mese di settembre 2017, più decreti legislativi al fine di: contrastare la povertà e l’esclusione sociale, ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali e contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini ed il pieno sviluppo della persona.
In attuazione dell’articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tali decreti dovranno prevedere:
– l’introduzione di una misura, denominata reddito di inclusione, di contrasto della povertà;
– il riordino delle prestazioni di natura assistenziale;
– il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.
Nell’esercizio della delega l’esecutivo dovrà attenersi ai principi ed ai criteri direttivi espressamente indicati nel testo di legge. In particolare, per ciò che concerne il reddito di inclusione (Rei), la relativa misura di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, dovrà essere unica a livello nazionale, avere carattere universale ed essere condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell’Isee “tenendo conto dell’effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa”. Detta misura, articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, dovrà essere altresì condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, progetto che sarà all’uopo predisposto da un équipe multidisciplinare, costituita nei modi stabiliti e finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.
Nell’individuare i beneficiari della misura si dovrà ovviamente tener conto di alcuni parametri di riferimento, primo fra tutti, la previsione di una durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale.
Ed ancora, il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dovrà essere verificato dall’Inps che effettuerà gli opportuni controlli nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
Infine, dovranno essere stabilite, da parte dell’esecutivo, la durata del reddito di povertà, con le possibilità di rinnovo, nonché le eventuali cause di sospensione e decadenza dal beneficio.