Con il cosiddetto Decreto Sicurezza sono state introdotte, tra le altre, nuove misure di prevenzione del terrorismo, con specifico riferimento ai contratti di noleggio di autoveicoli.
Alla luce dei tragici fatti di cronaca degli ultimi anni, è stato introdotto, infatti, l’obbligo, per chi esercita attività di noleggio di veicoli senza conducente, di comunicare al Centro di elaborazione dati, istituito presso il Ministero dell’interno, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio del veicolo.
La norma di cui all’articolo 17 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281), prevede che la comunicazione debba essere contestuale alla stipula del contratto di noleggio; in ogni caso, la trasmissione dei dati dovrà essere fatta con congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo, al fine di consentire le opportune verifiche.
Il Centro procede poi al raffronto automatico dei dati comunicati con quelli in suo possesso e, nell’ipotesi in cui dal predetto raffronto emergano situazioni rilevanti dal punto di vista della prevenzione al terrorismo, invierà una segnalazione di allerta all’ufficio o comando delle Forze di polizia per i controlli necessari.
I dati comunicati saranno conservati per un periodo massimo di sette giorni.
Le modalità tecniche per la comunicazione e la conservazione dei dati suddetti saranno, invece, definite con decreto del Ministro dell’interno, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
E’, altresì, normativamente previsto l’interpello del Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo’ essere comunque emanato.
Stando al dettato normativo, entro la prossima primavera la misura sarà, dunque, pienamente operativa.