Il 20 aprile scorso sono entrate in vigore le nuove norme che impongono l’indicazione specifica dell’origine della materia prima utilizzata per la produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari su tutte le etichette, in aderenza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.
Il testo normativo di riferimento, che ha introdotto precisi obblighi di informazione a tutela dei consumatori, è il Decreto ministeriale 9 dicembre 2016. Diverse sono le novità.
Le norme di cui al predetto decreto impongono, infatti, non soltanto l’ indicazione in etichetta dell’origine del latte come “prodotto finito” o come ingrediente usato nei prodotti lattiero-caseari, ma anche l’indicazione in caso di mungitura, condizionamento o trasformazione in più Paesi, utilizzando le differenti diciture elencate negli articoli 2 e 3.
Sono inoltre previste nuove misure per “favorire una migliore informazione dei consumatori”. Le indicazioni sull’origine del latte e dei suoi derivati dovranno infatti essere visibili, facilmente leggibili ed indelebili; le stesse non potranno essere in alcun modo “nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire”.
Le violazioni dei suddetti obblighi saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per come previsto dall’art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011 n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.