Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 giugno è stato pubblicato il D. Lgs. N. 62 del 21 maggio 2018 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati. Tra le diverse novità a favore dei consumatori spiccano: la nozione più ampia di “pacchetto turistico”, la specificazione delle ipotesi di esclusione dalla disciplina dei pacchetti turistici, gli obblighi informativi più stringenti a carico dell’organizzatore e del venditore, la maggiore tutela in ipotesi di recesso con particolare riferimento all’abbassamento della soglia percentuale di aumento del prezzo dal 10 all’8% per l’esercizio del predetto diritto di recesso, le maggiori garanzie per il viaggiatore nell’ipotesi di inesatta esecuzione del pacchetto, l’ampliamento dei termini di prescrizione da 2 a 3 anni per il danno alla persona e da 1 a 2 anni per le altre ipotesi di danno, la disciplina più specifica in materia di responsabilità del venditore, l’obbligo di assicurazione per organizzatori e venditori, l’introduzione di specifiche sanzioni pecuniarie ed accessorie in caso di violazioni di norme da parte del professionista, dell’organizzatore e del venditore.
Con il predetto decreto è stata inoltre introdotta la categoria dei cd. “servizi turistici collegati”. Trattasi nello specifico di due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio ma che non costituiscono un “pacchetto” ed in quanto tali comportano la conclusione di contratti distinti.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2018 e si applicheranno ai contratti conclusi a decorrere da tale data.