Finalmente nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha licenziato il decreto legge contenente, tra le altre misure, disposizioni urgenti in materia di pensioni.
Tale provvedimento introduce la cd. “quota 100”, offrendo ai dipendenti pubblici e privati di accedere al pensionamento anticipato con un’età anagrafica di 62 anni ed un’anzianità contributiva di 38 anni.
Tale misura sarà applicata per un periodo sperimentale di tre anni, dal 2019 al 2021, a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, i dipendenti privati che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, potranno accedere al pensionamento anticipato a partire dal 1° aprile 2019; al contrario coloro che matureranno i requisiti dopo 1° gennaio 2019, potranno accedervi solo dopo 3 mesi da tale maturazione.
Per quanto riguarda invece i dipendenti pubblici, gli stessi potranno accedere alla “quota 100” solo dal 1° luglio 2019 se hanno maturato i requisiti entro la data del 31 dicembre 2018; diversamente i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti, potranno essere collocati a riposo decorsi sei mesi dalla data di maturazione.
La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; inoltre limitatamente alla quota 100 non trova applicazione il collocamento a riposo d’ufficio.
Dal giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia la pensione “quota 100” non sarà cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite previsto dalle disposizioni vigenti .