
A poco meno di un mese di distanza dall’entrata in vigore del decreto ministeriale sull’edilizia libera è stata pronunciata dal Consiglio di Stato una sentenza, la n. 2715/2018, che recepisce la nuova normativa in materia.
Come noto con il predetto decreto era stato approvato il glossario unico contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 1 comma 2 D. Lgs. 222/2016. Cinquantotto sono le tipologie di opere riconducibili a 12 categorie di intervento che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, facendo comunque salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e tutte le normative di settore relative alle attività edilizie (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonchè disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio).
Tra le varie opere menzionate figurano le cd. pergotende, ovvero strutture di copertura di terrazzi e latrici solari molto simili alle tettoie e come tali oggetto di disputa circa la necessità o meno del titolo edilizio. Se infatti per la pergotenda non sarebbe necessaria alcuna licenza edilizia, per l’installazione di una tettoia occorrerebbe la preventiva verifica da parte dell’amministrazione al fine di accertare se è richiesto il permesso a costruire.
Sul punto il Consiglio di Stato ha chiarito che non è possibile affermare in assoluto se la tettoia richiede o meno il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione poiché occorre considerare nello specifico come essa è realizzata.
Tale principio è stato ricavato anche dalla concreta applicazione dell’art. 6 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380 che considera opere di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”. Secondo i giudici del Consiglio di Stato, infatti, in tale definizione può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa come copertura di un’area pertinenziale come il terrazzo.
Dunque ad oggi, nonostante i recenti interventi normativi, non si è ancora giunti ad una pacifica risoluzione della problematica rendendosi necessaria una corretta e completa istruttoria da parte dell’amministrazione, con riferimento al singolo caso, che spieghi analiticamente se e per quale ragione le opere compiute superano i limiti dell’edilizia libera.