
Con la nuova legge “Gelli” (Legge 8 marzo 2017, n. 24), recentemente approvata al culmine di un travagliato iter legislativo, il governo si pone l’obiettivo di deflazionare il contenzioso giudiziario ed il massiccio ricorso alla medicina difensiva, attraverso l’introduzione di alcuni istituti volti a suggellare un nuovo patto tra medico e paziente.
Al centro della riforma è posto il principio di sicurezza delle cure e della persona assistita. Si tratta, in effetti, di un intervento legislativo mirato che tenta di bilanciare, in maniera più apprezzabile, i contrapposti interessi in gioco, superando le lacunosità del Decreto Balduzzi, prima, e del Decreto Madia, poi.
Recita infatti l’art. 1 della legge: 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. 2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. 3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Prevenzione e gestione del rischio sono, dunque, le parole chiave di una riforma che vuole costruire un sistema stabile di tutele e di ripartizione dei rischi e delle responsabilità, anche al fine di ridurre il contenzioso civile e penale, avente ad oggetto la responsabilità medica.
Ecco le principali novità:
– Istituzione del Garante del Diritto alla salute. Tale funzione potrà essere affidata al Difensore civico, il quale potrà essere adito dai soggetti danneggiati o comunque dai destinatari delle prestazioni sanitarie, gratuitamente, al fine di segnalare disfunzioni del sistema nell’ambito dell’assistenza sanitaria.
– Istituzione di nuovi organi per la raccolta dei dati sui rischi, sugli eventi avversi e sul contenzioso e per l’individuazione di idonee misure di prevenzione.
– Obbligo di trasparenza. Tale obbligo è riferito alle prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private le quali dovranno fornire, in tempi più celeri, tutta documentazione relativa al paziente, laddove richiesta, e pubblicare sul proprio sito Internet i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio.
– Responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria. Questi ultimi dovranno infatti attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali ed alle raccomandazioni previste dalle linee guida. A tal proposito la legge impone la predisposizione di un elenco completo ed esaustivo delle stesse buone pratiche e linee guida che sarà regolato con Decreto ministeriale ed inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG).
– Responsabilità penale del medico. Viene formalmente introdotto nel codice penale, ed è questa una delle novità di maggior rilievo, l’art. 590-sexies, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. La norma recita testualmente “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Con tale riforma, che abroga l’articolo 3 della precedente legge Balduzzi, scompare quindi ogni riferimento al concetto di colpa grave, mentre la scriminante opera solo in caso di imperizia, fermo restando il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche che devono essere “definite e pubblicate ai sensi di legge”.
– Responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria. La norma di cui all’articolo 7 della citata legge introduce una bipartizione delle responsabilità prevedendo, in concreto, una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 cod. civ. in capo alla struttura sanitaria ed una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. in capo al medico, fatto salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta da quest’ultimo con il paziente.
– Riduzione del contenzioso ed azione di rivalsa. La relativa disciplina, volta a contenere e ridurre il contenzioso in materia di risarcimento del danno per responsabilità, è contenuta negli articoli 8 e 9 del testo di legge in esame. Un primo intervento normativo, di non scarsa importanza, riguarda l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione a carico di chi intenda esercitare in giudizio un’azione risarcitoria. Secondo quanto disposto dalla legge, chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile per il risarcimento del danno da responsabilità medica è tenuto, in via preliminarmente, a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. La successiva domanda giudiziale sarà quindi procedibile, solo se la conciliazione non riesce oppure se il procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. Diversa è l’azione di rivalsa disciplinata dall’art. 9 della legge a mente del quale la struttura sanitaria può esercitare azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria solo in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo, successivamente all’avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall’avvenuto pagamento.
– Obblighi assicurativi. Ci si riferisce, nello specifico, all’obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private ed all’ulteriore obbligo, per le strutture in esame, di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità extracontrattuale per l’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista. Da non trascurare infine l’obbligo, per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, di stipulare, con oneri a proprio carico, un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
– Azione diretta del danneggiato. Il soggetto leso potrà proporre un’azione diretta, nei limiti del massimale di polizza, nei confronti dell’impresa di assicurazione. La relativa disciplina decorrerà dall’entrata in vigore del successivo decreto attuativo da emanarsi nei tempi previsti dall’art. 10 comma 6 della legge.
– Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria. E’ prevista, ai sensi dell’art. 14 della citata legge, l’istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Fondo di garanzia che risarcirà i danni da responsabilità medica nei tre casi specificamente indicati, e cioè: quando il danno risulti essere di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, ovvero dall’esercente la professione sanitaria; quando la predetta struttura ovvero l’esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente; quando la struttura o l’esercente la professione sanitaria siano privi di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice o per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.
La legge, recante “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n. 64 del 17-3-2017 ed entrerà ufficialmente in vigore domani, 1 aprile 2017.