Nel caso in cui il contribuente, in corso di causa, depositi un’istanza con la quale manifesta la volontà di avvalersi dello strumento della definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, il giudice può disporre il rinvio della controversia a nuovo ruolo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione civile Sez. VI con ordinanza interlocutoria n. 1530/2019
In effetti, la norma richiamata dagli ermellini, ovvero l’art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018 n. 136, prevede l’ipotesi specifica della sospensione della controversia nell’ipotesi in cui il contribuente ne faccia apposita richiesta, ma occorre sottolineare che, nel caso di specie, il provvedimento adottato non è stato quello della sospensione ‘in senso tecnico’, bensì quello del rinvio a nuovo ruolo, anche se il risultato finale è stato il medesimo.
Di fatto il processo si è “arrestato” fino alla data di effettiva presentazione di definizione agevolata, ciò significa che il giudice adito non potrà emettere sentenza prima della data suddetta, mentre il contribuente avrà tempo fino al 31 maggio 2019 per la formulazione dell’istanza.