Il Tar del Lazio, con sentenza n. 500/2019, ha sancito l’obbligo per i Ministeri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca di provvedere ad adottare una campagna informativa sulle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless) e sui rischi per la salute e per l’ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi.
Il contenzioso nasce da un ricorso presentato dall’Associazione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog contro i tre dicasteri e nei confronti della società di telefonia Brondi s.p.a. con il quale è stato impugnato il silenzio-inadempimento formatosi in relazione ad un atto di diffida del 28 giugno 2017, per l’adozione dei provvedimenti finalizzati all’informazione della popolazione sui rischi a breve e lungo termine per la salute legati all’uso dei telefoni mobili (cellulari e cordless) e sulle indispensabili misure cautelative da adottare durante il loro utilizzo.
L’azione, volta ad ottenere l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia delle predette Autorità in relazione alla predetta istanza, si fondava sostanzialmente sul mancato rispetto degli artt. 10 e 12 della l. n. 36/2001 e sui gravi rischi per la salute derivanti dall’uso dei dispositivi telefonici.
In particolare, nel corso del giudizio è emerso che l’utilizzazione inadeguata dei telefoni cellulari o cordless, comportando l’esposizione di parti sensibili del corpo umano ai campi elettromagnetici, può avere effetti nocivi per la salute umana, soprattutto con riguardo ai soggetti più giovani e, quindi, più vulnerabili, potendo incidere negativamente sul loro sviluppo psico – fisico.
Proprio sulla base di tali risultanze il Tar, in accoglimento parziale delle domande presentate dall’Associazione, ha imposto l’obbligo per il Ministero dell’Ambiente, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di provvedere ad adottare una campagna informativa, rivolta all’intera popolazione, in attuazione di quanto disposto dall’art. 10 della l. n. 36/2001 a norma del quale: “Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità (ora Ministro della salute, n.d.r.), dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione (ora Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n.d.r.), promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349”.
Tale campagna di informazione e di educazione dovrà essere attuata mediante l’uso dei mezzi di comunicazione più idonei a garantire una diffusione capillare delle informazioni, nel termine di sei mesi decorrenti dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.