Svolgere l’attività di raccolta di scommesse per un bookmaker sprovvisto di concessione in Italia non è reato.
Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Cosenza Sezione penale con sentenza dell’11 gennaio u.s.
La vicenda riguarda un imprenditore calabrese che aveva svolto la propria attività utilizzando il marchio Bet 1128, facente capo alla società maltese CenturionBet ltd risultata essere priva di concessione per la gestione e la raccolta delle scommesse in Italia.
Il reato attribuito all’imprenditore calabrese era quello di cui all’art. 4 della legge 401/1989 secondo cui è sanzionabile colui che esercita attività di raccolta di scommesse senza autorizzazione.
Nel corso del processo è però emersa una circostanza che ha portato ad una sentenza di piena assoluzione.
La difesa dell’imputato ha fatto rilevare che esiste un evidente contrasto tra il bando di gara indetto dal decreto Monti del 2011, rivolto ai bookmakers, ed i principi europei in materia di libertà economica e di stabilimento.
Il bando in questione prevedeva infatti, l’obbligo per i bookmakers di cedere, a titolo gratuito, in favore dello Stato italiano e una volta scaduta la concessione, tutti i beni materiali ed immateriali legati all’attività di raccolta delle scommesse. Tale previsione normativa era stata già dichiarata illegittima dalla Corte di giustizia europea e proprio sulla base di questo orientamento il Tribunale di Cosenza ha ritenuto di non dover sanzionare penalmente il soggetto privo di autorizzazione a svolgere attività legata alle scommesse per mancanza di concessione in capo al bookmaker straniero.