Il marito che ricerca relazioni extraconiugali online viola l’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 143 c.c. E’ quanto stabilito da una recentissima sentenza, la n. 9384 del 16/04/2018, della Suprema Corte di Cassazione la quale ribadisce l’orientamento volto a riconoscere una nozione “ampia” dell’obbligo di fedeltà ed afferma che il cd. dating online costituisce “circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.
In particolare, i giudici di Piazza Cavour, nel confermare la precedente sentenza della Corte di Appello di Bologna, hanno respinto la domanda del marito che voleva addebitare la separazione alla moglie per avere quest’ultima abbandonato il tetto coniugale dopo la scoperta dell’infedeltà.
Nel citato provvedimento si legge infatti che l’abbandono della casa coniugale da parte della donna “è stato considerato, con statuizione non impugnata, come conseguenza della violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del marito” e, pertanto, non può essere la causa della rottura del rapporto di coniugio.
Conclusivamente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, riaccendendo i riflettori sul tema dell’infedeltà apparente e sui doveri derivanti dalla comunione materiale e spirituale dei coniugi.