Interessante ordinanza della Sesta sezione civile della Corte di cassazione (n. 1715/2019), che conferma un filone giurisprudenziale già consolidato (Cass. civ. sez. 1, n. 16859 del 14 agosto 2015), in base al quale l’infedeltà commessa da uno dei coniugi durante la vita matrimoniale non assume rilievo ai fini della dichiarazione di addebito, ove si sia verificata successivamente ad una crisi in atto.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano rigettato la domanda di addebito della separazione a carico della moglie, stabilendo che la relazione extra coniugale non avesse avuto alcuna incidenza causale sulla separazione fra i coniugi.
La domanda di separazione, infatti, era stata proposta all’apice di una situazione di crisi coniugale già ampiamente conclamata ed irrimediabilmente pregiudicata, di talchè l’eventuale dimostrazione di un tradimento nel periodo successivo al manifestarsi della crisi non avrebbe avuto alcuna incidenza sull’addebitabilità, o meno, della colpa nella separazione.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello, secondo la quale la crisi del matrimonio era piuttosto da attribuire ad un’incompatibilità caratteriale che, nel tempo, ha reso irreversibile il processo di rottura della coppia, senza che in tale processo causale avesse avuto incidenza il presunto tradimento della moglie.