No all’assegno di mantenimento se il matrimonio viene annullato dalla Sacra Rota

Con la dichiarazione di nullità dell’originario vincolo matrimoniale per effetto di sentenza del Tribunale ecclesiastico, delibata e quindi efficace per l’ordinamento civile italiano, viene meno il diritto all’assegno di mantenimento. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 11553 dell’11 maggio scorso.

Nella parte motiva del provvedimento la Corte, attraverso un percorso argomentativo articolato, puntuale ed analitico, spiega quali sono gli effetti, sul piano economico, di una pronuncia di nullità del matrimonio intervenuta dopo la separazione.

Partendo da alcuni precedenti giurisprudenziali gli “ermellini” hanno ribadito che bisogna innanzitutto operare una distinzione fra separazione e divorzio.

Mentre infatti con la separazione permane il vincolo coniugale ed il relativo dovere di assistenza familiare da cui deriva il diritto all’assegno di mantenimento, con il divorzio i coniugi devono essere considerati persone singole e dunque l’assegno è dovuto solo in mancanza di “mezzi adeguati” in capo al richiedente, in virtù di un dovere inderogabile di “solidarietà economica” sancito dalla Costituzione.

In considerazione di tale sostanziale differenza, vanno tenuti distinti gli effetti di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, divenuta efficace nell’ordinamento a seguito di delibazione, in caso di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La Corte ha inoltre precisato che la sentenza di nullità del Tribunale ecclesiastico riguarda vizi originari del vincolo a differenza della sentenza di divorzio che riguarda, invece, vizi sopravvenuti relativi al rapporto coniugale.

Proprio sulla base di tali premesse si è giunti alla conclusione che con l’intervenuta sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo matrimoniale non possono permanere le statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione, anche se divenuta definitiva, perchè ciò sarebbe illogico ed irragionevole. Una volta dichiarata l’invalidità originaria del vincolo matrimoniale, chiarisce infatti la Corte, vengono meno il presupposto per il riconoscimento di quell’assegno e le statuizioni accessorie ad esso connesse e da esso inevitabilmente dipendenti.

Informazioni su Avv. Ilaria Dolores Lupi 87 articoli
Avv. Ilaria Dolores Lupi. Avvocato del Foro di Cosenza, dopo la laurea in giurisprudenza, consegue con il massimo dei voti e con lode, un master di secondo livello in Diritto del Lavoro Sindacale e della Sicurezza Sociale presso l’Università degli Studi Europea di Roma. Successivamente consegue un master in Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università della Calabria UNICAL, anche in questo caso con il massimo dei voti e con lode. Svolge, tra le altre cose, attività di consulenza e rappresentanza per enti pubblici e società avendo acquisito esperienza nella gestione del contenzioso tributario, ma anche nel diritto amministrativo e del lavoro. Attualmente svolge, inoltre, attività di ricerca e studio in collaborazione con Associazioni culturali e riviste giuridiche.