Ha fatto molto discutere la recente sentenza di un giudice del Tribunale di Torino, il quale, in applicazione della norma introdotta con la Riforma Orlando (l. 103/2017) in un caso di stalking, aveva disposto, contro il volere della vittima, il versamento della somma pari ad euro 1.500,00 su un libretto di deposito intestato alla donna, ritenendo tale somma adeguata e congrua ai fini della riparazione del danno e dichiarando estinto il predetto reato.
La norma “incriminata” introdotta dalla Legge 23/06/2017 n° 103, G.U. 04/07/2017, è l’art. 162-ter del codice penale che recita testualmente: “Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo (…)”.
Trattasi di una disposizione che ha suscitato non poche perplessità, soprattutto se applicata a fattispecie di reato come quella in esame, proprio in ragione della particolare odiosità ed insidiosità del delitto di cui all’art. 612 c.p. rubricato “atti persecutori” (cd. stalking).
Se per un verso infatti la norma che prevede l’estinzione del reato per condotte riparatorie persegue l’obiettivo di risocializzazione e di prevenzione, andando ben oltre – a dire degli addetti ai lavori – l’intento meramente depenalizzatorio, per altro verso apre la strada all’instaurazione di prassi applicative che confliggono gravemente con le norme poste a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.
Ecco perchè la scorsa settimana la Commissione Giustizia alla Camera ha iniziato ad esaminare le proposte di legge Carfagna (C. 4606) e Verini (C. 4718), concernenti la modifica all’articolo 162-ter del codice penale in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, fissando al 14 novembre il termine per la presentazione di emendamenti al testo base unificato che prevede la non applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 162-ter al reato di stalking.
La violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani oltre che una forma di discriminazione ingiusta ed ingiustificata, per tale motivo si rende urgente intervenire attraverso adeguati strumenti di prevenzione e tutela e leggi chiare che non lascino spazio alcuno a condotte deprecabili come quelle riconducibili al reato di stalking.
Dunque, non ci resta che attendere, con l’auspicio di un intervento mirato da parte del legislatore.