Blocco della perequazione automatica delle pensioni. Il 31 dicembre 2016 spira il termine ultimo per richiedere i pagamenti degli arretrati.

E’ una corsa contro il tempo quella che vede coinvolti migliaia di pensionati d’Italia impegnati, negli ultimi giorni ad inviare diffide volte a richiedere ed ottenere il ricalcolo della pensione e conseguentemente la piena perequazione del trattamento pensionistico, nonché il recupero di tutte le somme non corrisposte dal 2012, secondo i criteri stabiliti dall’art. 34 co. 1 L. 448/1998.

Come noto infatti l’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214 aveva previsto per le pensioni superiori a due volte il minimo Inps, il blocco totale della perequazione per il biennio 2012 – 2013. La suddetta norma è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima con la Sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale.

Successivamente il Governo Renzi, nel maldestro tentativo di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, ha previsto con l’art. 1 del D.L. n. 65 del 21.5.2015, convertito in Legge n.109/2015, un rimborso delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria solo parziale per alcune fasce di pensionati e per altre addirittura inesistente proponendo, di fatto, una soluzione normativa che presenta anch’essa evidenti profili di incostituzionalità. Addirittura il Tribunale di Cuneo, con la recente  Ordinanza del 18 novembre 2016, ha dichiarato che il blocco della perequazione ha violato l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

“Con il decreto legge 65/15 è stata dunque frustrata la tutela giurisdizionale del cittadino, e quindi il suo diritto ad un equo processo, che, nel caso di specie, consisteva nel vedersi applicare la disciplina della perequazione delle pensioni risultante dalla declaratoria di incostituzionalità, affidamento del tutto legittimo (poiché basato sulle rispettive competenze degli organi dello Stato nonché sulla certezza giuridica di cui il rispetto del giudicato – tanto più il giudicato costituzionale – costituisce componente fondamentale), che è stato invece disatteso.
Ciò appare in contrasto con l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”.

Cosa può fare dunque il “pensionato”  per tutelare i suoi diritti?

Occorre innanzitutto interrompere il termine prescrizionale di cinque anni previsto dalla legge mediante l‘invio di una lettera raccomandata a/r presso l’INPS provinciale territorialmente competente, volta a rivendicare il diritto all’erogazione delle somme non corrisposte.

Nel caso di specie, il termine di prescrizione del diritto al rimborso ed alla ricostruzione pensionistica, verrebbe a spirare proprio il prossimo 31.12.2016.

Tuttavia, sul punto è opportuno precisare che la cosiddetta “prescrizione” inizia a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo pensionistico per il quale non sia stata riconosciuta la perequazione. Quindi, relativamente alle somme dovute e non riconosciute sulla mensilità pensionistica di Gennaio 2012, il termine di prescrizione è fissato per il 31.12.2016, mentre il Febbraio 2012 si prescriverà a gennaio 2017 e così di seguito.

Niente panico dunque! I “ritardatari”, che dovessero inviare la diffida dopo il 31 dicembre 2016 e nei mesi successivi, perderanno solo alcuni mesi di calcolo della perequazione.

Qualora l’Inps non dovesse provvedere dopo l’invio della raccomandata all’erogazione delle somme dovute e al ricalcolo dei trattamenti pensionistici a favore degli aventi diritto per come stabilito dalla Corte Costituzionale, si dovrà eventualmente agire in giudizio.

In ogni caso, sarà opportuno attendere l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità del DL 65/2015 e della legge di conversione 109/2015, dal momento che la magistratura di merito ha già sollevato, sotto vari profili, diverse questioni di legittimità !

Informazioni su Avv. Ilaria Dolores Lupi 87 articoli
Avv. Ilaria Dolores Lupi. Avvocato del Foro di Cosenza, dopo la laurea in giurisprudenza, consegue con il massimo dei voti e con lode, un master di secondo livello in Diritto del Lavoro Sindacale e della Sicurezza Sociale presso l’Università degli Studi Europea di Roma. Successivamente consegue un master in Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università della Calabria UNICAL, anche in questo caso con il massimo dei voti e con lode. Svolge, tra le altre cose, attività di consulenza e rappresentanza per enti pubblici e società avendo acquisito esperienza nella gestione del contenzioso tributario, ma anche nel diritto amministrativo e del lavoro. Attualmente svolge, inoltre, attività di ricerca e studio in collaborazione con Associazioni culturali e riviste giuridiche.