Il Consiglio di Stato dice sì ai contributi alle associazioni che assistono bambini oncologici

Con parere n. 323/2019 il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente, ma con alcune puntualizzazioni, sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

La norma richiamata prevede l’istituzione per il triennio 2018-2020 di un fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica riservato alle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in favore dei bambini e delle loro famiglie.

Secondo il dettato normativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze avrebbe dovuto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018 e dunque a far data dal 01 gennaio 2018, emanare un decreto contenente il regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del fondo.

Dopo un primo schema di decreto, che non è stato valutato del tutto positivamente, il Ministero, con nota del 9 gennaio scorso, ha provveduto ad inviare al Consiglio di Stato un secondo schema di decreto parzialmente riformulato.

Il Consiglio, pur valutando positivamente il nuovo provvedimento, ha espresso alcune perplessità, prima fra tutte quella sulla nozione di “bambino” utilizzata.

Ed infatti, nel parere reso, si legge testualmente che l’estensione operata dall’amministrazione della nozione di bambini, fino all’età di 18 anni, stride con il senso fatto palese dal significato proprio delle parole usate nella legge, dal momento che il termine “bambino” si riferisce all’essere umano nell’età compresa fra la nascita e la fanciullezza.

Inoltre, il Consiglio di Stato, nel formulare diverse osservazioni, proponendo alcune revisioni del testo sottoposto al suo vaglio, ha chiarito che il contributo previsto nella misura di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di cinque milioni di euro per l’anno 2020, deve essere riconosciuto a tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgano le predette attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria, in tutte le forme, non potendo essere riservato alle associazioni del Terzo settore, iscritte nel relativo registro, per come invece previsto nel testo del decreto. A tale modifica è stato condizionato il parere favorevole della Sezione.

Informazioni su Avv. Ilaria Dolores Lupi 87 articoli
Avv. Ilaria Dolores Lupi. Avvocato del Foro di Cosenza, dopo la laurea in giurisprudenza, consegue con il massimo dei voti e con lode, un master di secondo livello in Diritto del Lavoro Sindacale e della Sicurezza Sociale presso l’Università degli Studi Europea di Roma. Successivamente consegue un master in Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università della Calabria UNICAL, anche in questo caso con il massimo dei voti e con lode. Svolge, tra le altre cose, attività di consulenza e rappresentanza per enti pubblici e società avendo acquisito esperienza nella gestione del contenzioso tributario, ma anche nel diritto amministrativo e del lavoro. Attualmente svolge, inoltre, attività di ricerca e studio in collaborazione con Associazioni culturali e riviste giuridiche.