
Con la Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto l’obbligo di tracciare il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare che i lavoratori vengano spinti a firmare buste paga regolari per poi vedersi corrispondere importi inferiori rispetto ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.
Secondo le nuove disposizioni di cui al comma 910 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205, a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere le retribuzioni o gli anticipi delle stesse, solo tramite: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Dunque, qualunque sia la tipologia del rapporto lavorativo instaurato, i datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante e la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento.
In caso di violazioni tali da far emergere una volontà elusiva della parte datoriale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.
Le nuove disposizioni si applicheranno ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ad ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Restano esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli concernenti gli addetti ai servizi familiari e domestici, nonchè i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.