Con una recentissima ordinanza datata 10 ottobre 2017 la Suprema Corte di Cassazione è ritornata sul tema delle spese condominiali sostenute autonomamente da singolo condomino gestore, precisando, ancora una volta, che la spesa sostenuta è rimborsabile “solo nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza ai sensi dell’art. 1134 c.c.”.
La fattispecie riguarda un Istituto di Credito, il quale aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento della somma pari ad euro 3.000,00, oltre accessori, a titolo di ripetizione della quota di partecipazione agli oneri condominiali di un edificio. A sostegno delle proprie ragioni l’Istituto precisava che, non essendosi ancora concretamente formato alcun “condominio”, doveva essere applicato al caso di specie l’art. 1110 del codice civile che, in regime di comunione, riconosce il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore. La questione è giunta al vaglio della Suprema Corte la quale, nel rigettare il ricorso ha innanzitutto precisato, conformandosi ai precedenti giurisprudenziali di legittimità, che, ai fini della costituzione del condominio, non è necessaria una manifestazione di volontà dei partecipanti, in quanto il condominio edilizio si ha per costituito nel momento stesso in cui l’originario unico proprietario opera il frazionamento della proprietà di un edificio, trasferendo una o alcune unità immobiliari ad altri soggetti. Da tale precisazione, di non poco conto, deriva l’applicabilità al caso in esame dell’art. 1134 c.c. che attribuisce il diritto al rimborso della spesa autonomamente sostenuta dal singolo solo nel caso in cui tale spesa abbia i requisiti dell’urgenza.
In buona sostanza, ai fini del rimborso, le spese anticipate dal singolo devono risultare indispensabili onde evitare un possibile pregiudizio a sé, a terzi od alla cosa comune, e devono essere essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini.
Tale pronuncia è degna di nota, non soltanto perchè chiarisce in maniera inequivocabile il concetto di “urgenza”, ma anche e soprattutto perchè elimina ogni dubbio in ordine all’applicabilità al condominio costituitosi ex facto della relativa disciplina codicistica.