A decorrere da quest’anno, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno, i soggetti che abbiano corrisposto, nell’anno precedente, un compenso agli avvocati in un procedimento di negoziazione assistita conclusosi con successo o di arbitrato conclusosi con lodo, potranno presentare domanda per il riconoscimento di un credito di imposta sino alla concorrenza di euro 250,00.
E’ quanto stabilito dal decreto 30 marzo 2017, il quale ha introdotto una serie di modifiche al decreto ministeriale del 23 dicembre 2015 in considerazione della stabilizzazione degli incentivi in esame. Già la legge di stabilità 2016 in vigore dal 01.01.2016 aveva reso permanente il credito di imposta riconosciuto a chi avesse preso parte ad una negoziazione assistita o ad un lodo, ma le nuove disposizioni normative prevedono, tra le altre cose, termini inderogabili entro cui presentare la relativa domanda.
E’ importante ricordare che il credito di imposta è riconosciuto solo in caso di successo nella negoziazione o di lodo arbitrale e che le richieste trasmesse in violazione di quanto disposto saranno ritenute inammissibili.