Matrimonio omosessuale all’estero. Sulla trascrivibilità decide il Giudice Ordinario

La controversia relativa alla trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero tra omosessuali è riservata al Giudice Ordinario. Questo è quanto stabilito dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ. SS.UU., 27 giugno 2018, n. 16957).

La fattispecie in esame riguarda un matrimonio contratto a Barcellona la cui trascrizione nel registro dei matrimoni, presso l’ufficio di stato civile del comune di Roma, è stata successivamente annullata dal Prefetto. A seguito di tale annullamento le interessate hanno proposto ricorso al Tar il quale, nel riconoscere l’insussistenza di qualsivoglia diritto alla trascrizione negli atti dello stato civile di matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all’estero, ha accolto parzialmente il ricorso rilevando che la rettifica o la cancellazione degli atti dello stato civile resta riservata, in via esclusiva, all’autorità giudiziaria ordinaria.

Il Consiglio di Stato, adito in appello dal Ministero dell’Interno, ha riformato la sentenza impugnata  rigettando il ricorso originario.

Il caso è approdato quindi in Cassazione ed in tale sede gli ermellini hanno precisato che la questione concernente la trascrivibilità di un matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso, attiene allo status delle persone e pertanto deve essere sottoposta all’esame del G.O.

Invero, per come si legge nel provvedimento, pur venendo in rilievo il provvedimento di annullamento adottato dal prefetto, che le ricorrenti assumono essere lesivo del proprio diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, l’effetto che esse effettivamente intendono conseguire altro non è che il riconoscimento nell’ordinamento nazionale del matrimonio contratto a Barcellona: riconoscimento che, ovviamente, postula la validità di un tale matrimonio. La domanda, dunque, avrebbe dovuto essere proposta dinnanzi al giudice ordinario, il quale avrebbe potuto esaminare, in via incidentale e ai fini della sua eventuale disapplicazione, l’atto che le ricorrenti hanno impugnato dinnanzi al giudice amministrativo.

Informazioni su Avv. Ilaria Dolores Lupi 87 articoli
Avv. Ilaria Dolores Lupi. Avvocato del Foro di Cosenza, dopo la laurea in giurisprudenza, consegue con il massimo dei voti e con lode, un master di secondo livello in Diritto del Lavoro Sindacale e della Sicurezza Sociale presso l’Università degli Studi Europea di Roma. Successivamente consegue un master in Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università della Calabria UNICAL, anche in questo caso con il massimo dei voti e con lode. Svolge, tra le altre cose, attività di consulenza e rappresentanza per enti pubblici e società avendo acquisito esperienza nella gestione del contenzioso tributario, ma anche nel diritto amministrativo e del lavoro. Attualmente svolge, inoltre, attività di ricerca e studio in collaborazione con Associazioni culturali e riviste giuridiche.