
La notificazione telematica eseguita all’indirizzo P.E.C. reperito sul registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) è valida.
Con sentenza del 12 dicembre scorso il Consiglio di Stato sembra aver risolto l’annosa questione legata all’utilizzabilità del registro IPA ai fini della regolare notifica a mezzo pec.
Si rammenta infatti che tale elenco, originariamente annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” validi per le notifiche telematiche, è stato poi espunto da una successiva previsione normativa, sicché dal 19 agosto 2014 non è stato più possibile utilizzare detto registro per estrapolare gli indirizzi pec del Pubbliche amministrazioni.
La circostanza non è di poco conto dal momento che il registro che ha sostituito l’IPA, denominato “Registro PP.AA.” e gestito dal Ministero della Giustizia, ancora oggi risulta essere incompleto.
Tale ultimo registro infatti, oltre ad essere consultabile solo previa autenticazione dell’utente, non reca tutti gli indirizzi pec delle pa che invece risultano sulle home page dei vari siti istituzionali, con conseguente grave disagio per gli agenti notificatori che fino ad oggi si sono trovati nell’impossibilità di utilizzare nella maniera più ampia ed incondizionata lo strumento della notifica telematica.
Secondo alcuni giudici, infatti, la notificazione eseguita ad un indirizzo pec indicato sul sito web della pubblica amministrazione, ma non anche reperibile sul registro pubblico delle PA, è da considerarsi addirittura affetta da nullità insanabile.
Diverse sono state negli anni le pronunce giurisprudenziali più o meno rigorose rese sul tema della validità della notifica, ma, l’approdo del Consiglio di Stato appare essere il più convincente proprio alla luce dei principi di autoresponsabilità della PA e del legittimo affidamento che essa deve garantire.
Il registro IPA, si legge nel corpo del provvedimento, è un “pubblico elenco in via generale e, come tale, è utilizzabile per le notificazioni alle P.A. soprattutto se, come nel caso in esame, l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia”.
La decisione persegue evidentemente lo scopo di contrastare una forma di inadempimento della pa da cui essa trae evidenti benefici in termini processuali. Tuttavia, occorrerà verificare, caso per caso, l’applicazione pratica di tale principio.