Divorzio: il calcolo dell’assegno va fatto sul reddito netto del coniuge obbligato

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 gennaio scorso, ha sancito il principio secondo cui in caso di divorzio la determinazione dell’assegno deve essere fatta sul reddito netto del coniuge.

La pronuncia trae origine dal ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che, in un giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconosceva alla ex moglie un assegno determinato sulla base del reddito lordo dell’ex marito, tenendo conto unicamente della disparità economica tra i due coniugi, senza ulteriori valutazioni.

La Cassazione, nel richiamare la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ha ribadito che il giudizio sull’attribuzione e quantificazione dell’assegno deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenuto conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Ha chiarito, altresì, che ogni valutazione in merito alla capacità reddituale del coniuge obbligato non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa.

Nel caso di specie, la comparazione dei dati economici dei due coniugi non era stata equa in quanto, mentre per la ex moglie si era fatto riferimento al reddito netto, per il marito si era fatto riferimento al reddito lordo, ritenendo erroneamente che quest’ultimo godesse di una situazione economica ben più stabile e florida, senza considerare gli esborsi sostenuti dallo stesso per il pagamento di un mutuo e per il mantenimento dei due figli. Proprio su tale ultima circostanza gli “ermellini” hanno precisato che si rende necessaria una valutazione dell’incidenza di tale esborso sulla complessiva situazione economica del ricorrente, prima ancora di stabilire se ed in quale misura la ex moglie possa avere diritto all’assegno di mantenimento.

Sulla base di tali motivazioni la Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello.

Informazioni su Avv. Ilaria Dolores Lupi 87 articoli
Avv. Ilaria Dolores Lupi. Avvocato del Foro di Cosenza, dopo la laurea in giurisprudenza, consegue con il massimo dei voti e con lode, un master di secondo livello in Diritto del Lavoro Sindacale e della Sicurezza Sociale presso l’Università degli Studi Europea di Roma. Successivamente consegue un master in Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università della Calabria UNICAL, anche in questo caso con il massimo dei voti e con lode. Svolge, tra le altre cose, attività di consulenza e rappresentanza per enti pubblici e società avendo acquisito esperienza nella gestione del contenzioso tributario, ma anche nel diritto amministrativo e del lavoro. Attualmente svolge, inoltre, attività di ricerca e studio in collaborazione con Associazioni culturali e riviste giuridiche.