
La notifica a mezzo pec effettuata dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile è da ritenersi tardiva ed intempestiva e conseguentemente, il ricorso è inammissibile.
Questo è quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32762/2018.
Il caso riguarda un ricorso in appello in materia di lavoro notificato alla parte dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile, tenendo conto del termine lungo di sei mesi dall’emissione della sentenza impugnata.
La sentenza emessa dalla Corte d’Appello era stata pubblicata in data 21.10.2016, e quindi il termine per impugnare scadeva il 21.04.2017, in considerazione del fatto che il decorso del tempo si ha allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Nel caso in questione il ricorso era stato notificato il 21.04.2017, ma la ricevuta di accettazione della pec recava l’orario delle 22:37.
In merito a tale circostanza, la Corte ha chiarito che in tema di notificazioni a mezzo pec deve ritenersi applicabile la norma di cui all’art. 147 c.p.c., pertanto, le notifiche effettuate dopo le ore 21 devono ritenersi perfezionate il giorno successivo.
Ciò ha comportato l’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese.