Assegno postdatato. Inadempimento civile o truffa?

Una recente sentenza del Tribunale di Cosenza ha affrontato un caso molto frequente nei rapporti commerciali tra operatori economici.

Quante volte succede, infatti, che un soggetto emetta un assegno postdatato per il pagamento di un bene o di un servizio, e quante volte accade, inoltre, che quell’assegno non venga pagato, alla data indicata, per mancanza di fondi.

La questione affrontata dal Tribunale bruzio, in effetti, è la seguente: quando il mancato pagamento, per mancanza di provvista, di un assegno postdatato, cessa di essere un mero inadempimento civilistico e diventa, invece, un illecito penale.

Il Tribunale cosentino, all’esito del processo e delle prove assunte, ha condannato per truffa il soggetto che aveva emesso l’assegno, facendo applicazione dei principi generali che la Suprema Corte di Cassazione ha elaborato sul punto.

L’orientamento prevalente, infatti, ritiene che l’emissione di un assegno post datato non costituisca, di per sè, un elemento costitutivo del reato di truffa, proprio in quanto prassi diffusa in campo commerciale che può produrre solo conseguenze di natura civilistica ed amministrativa.

Quando, però, la suddetta condotta si innesta in un quadro più ampio, caratterizzato, ad esempio, dalle rassicurazioni sulla capienza del conto operate dall’emittente ovvero dalla creazione artificiosa, da parte di questi, di un’apparente solvibilità del debito, la responsabilità del soggetto può diventare anche penale.

Ed infatti, la malizia posta in essere da colui che emette l’assegno, ad esempio sottacendo una difficile situazione economica della sua impresa, può indurre la vittima ad avere un ragionevole affidamento sul regolare pagamento del titolo. In casi come questo, emerge la volontà frodatoria del soggetto che emette l’assegno, che costituisce l’essenza dell’illecito penale.

Nel caso deciso dal Tribunale bruzio, un supermercato pagava una cospicua partita di merci ad un suo fornitore, proprio attraverso l’emissione di un assegno postdatato. Nel corso del processo, è emerso che il supermercato versava in una grave crisi già al momento dell’emissione del titolo, circostanza sottaciuta maliziosamente all’impresa creditrice che ha indotto in errore quest’ultima sulla solvibilità del credito. Inoltre, nel corso dell’istruttoria è altresì emerso che, alla stessa data indicata sul titolo, il supermercato presentava domanda di concordato preventivo al Tribunale, così vanificando, la possibilità per il fornitore di agire esecutivamente nei suoi confronti (la domanda di concordato, infatti, sospende e congela ogni azione esecutiva verso l’impresa che la presenta).

In una situazione di questo genere, in presenza degli elementi sopra indicati, ritenuti come un quid pluris rispetto alla semplice emissione dell’assegno postdatato, il Tribunale ha applicato i suesposti principi ed ha deciso di condannare il legale rapp.te del supermercato, sia penalmente che al risarcimento dei danni in favore dell’impresa creditrice, accordando a quest’ultima, inoltre, una provvisionale pari all’importo dell’assegno non pagato.

Informazioni su Avv. Ilaria Dolores Lupi 87 articoli
Avv. Ilaria Dolores Lupi. Avvocato del Foro di Cosenza, dopo la laurea in giurisprudenza, consegue con il massimo dei voti e con lode, un master di secondo livello in Diritto del Lavoro Sindacale e della Sicurezza Sociale presso l’Università degli Studi Europea di Roma. Successivamente consegue un master in Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università della Calabria UNICAL, anche in questo caso con il massimo dei voti e con lode. Svolge, tra le altre cose, attività di consulenza e rappresentanza per enti pubblici e società avendo acquisito esperienza nella gestione del contenzioso tributario, ma anche nel diritto amministrativo e del lavoro. Attualmente svolge, inoltre, attività di ricerca e studio in collaborazione con Associazioni culturali e riviste giuridiche.